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Sez. L, Sentenza n. 1264 del 21/02/1990 (Rv. 465433 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - LAVORO DOMENICALE SENZA RIPOSO COMPENSATIVO - RETRIBUZIONE - MAGGIORAZIONI DOVUTE - LAVORAZIONI PROGRAMMATE SECONDO TURNI - PREVISIONE CONTRATTUALE DI UNA RETRIBUZIONE COMPLESSIVA COMPORTANTE, ANCORCHÉ CONGLOBATA, UNA PROPRIA E SPECIFICA REMUNERAZIONE DEL SACRIFICIO DELLA DOMENICA - RILEVANZA - FATTISPECIE RIGUARDANTE LA DISCIPLINA COLLETTIVA PER GLI ARTIERI IPPICI DIPENDENTI DI SCUDERIE DI CAVALLI DA CORSA.*
Stato
decisa il 1990-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465433-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - LAVORO DOMENICALE SENZA RIPOSO COMPENSATIVO - RETRIBUZIONE - MAGGIORAZIONI DOVUTE - LAVORAZIONI PROGRAMMATE SECONDO TURNI - PREVISIONE CONTRATTUALE DI UNA RETRIBUZIONE COMPLESSIVA COMPORTANTE, ANCORCHÉ CONGLOBATA, UNA PROPRIA E SPECIFICA REMUNERAZIONE DEL SACRIFICIO DELLA DOMENICA - RILEVANZA - FATTISPECIE RIGUARDANTE LA DISCIPLINA COLLETTIVA PER GLI ARTIERI IPPICI DIPENDENTI DI SCUDERIE DI CAVALLI DA CORSA.*

Ai lavoratori che prestino la loro attività a tempo pieno anche di domenica senza fruire del riposo compensativo spettano la specifica retribuzione per tale ulteriore prestazione, la maggiorazione per essere stata svolta detta prestazione nella giornata della domenica ed il risarcimento del danno per il mancato godimento del riposo settimanale, atteso che il lavoro domenicale è qualitativamente diverso (in termini di maggiore penosità) da quello svolto negli altri giorni della settimana; in tale valutazione però il giudice del merito deve accertare, nell'ipotesi di lavorazioni programmate secondo turni, se il sacrificio della domenica trovi nella Determinazione dell'ammontare complessivo della retribuzione prevista a favore di tali lavoratori una propria e specifica, ancorché conglobata, Forma di remunerazione, che esclude ulteriori maggiorazioni e che può desumersi dalla circostanza stessa che siffatti turni siano stati contrattualmente concordati e che la retribuzione per i dipendenti ad essi assoggettati presenti connotazioni differenziate rispetto a quelle degli altri lavoratori. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - con riferimento alla disciplina contrattuale collettiva per gli artieri ippici dipendenti di scuderie di cavalli da corsa - aveva riconosciuto, in caso di lavoro domenicale senza riposo compensativo, il diritto dell'artiere ippico ad un'ulteriore giornata di retribuzione oltre le maggiorazioni contrattuali per il lavoro prestato sia la domenica che nella giornata del previsto, ma non goduto, riposo compensativo). (V 4879/89, mass n 463960).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 3, Legge 05/03/1977 num. 54 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)