Sez. 3, Sentenza n. 14285 del 10/03/2005 Ud. (dep. 18/04/2005) Rv. 231080 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Area destinata al deposito di materiali da demolizione - Reato di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 22 del 1997 - Configurabilità - Organizzazione di persone e mezzi - Necessità - Esclusione - Fine di lucro - Necessità - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
La destinazione di un'area a centro di raccolta di materiali provenienti da demolizioni edilizie e lo scarico ripetuto di questi, senza la prescritta autorizzazione, integrano il reato di cui all'art. 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (realizzazione e gestione di discarica abusiva), anche in mancanza di una specifica organizzazione di persone e mezzi, nè è necessario il dolo specifico del fine di lucro.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)