Sez. 3, Sentenza n. 16383 del 14/03/2002 Ud. (dep. 06/05/2002) Rv. 221331 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Titolare di rivendita di materiali edili - Abbandono di rifiuti - Ripetitività e abitualità della condotta - Reato di gestione di discarica abusiva - Configurabilità - Interpretazione autentica in tema di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo fornita dall'art. 1 comma 17 legge 21 dicembre 2001, n. 443 - Irrilevanza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di gestione di discarica abusiva previsto dall'art. 51 comma 1 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, commesso dal titolare di un esercizio commerciale di vendita di materiali edili che, ripetutamente e con carattere di definitività, abbandoni i rifiuti provenienti dalla propria attività, non assumono rilievo le modifiche apportate dall'art. 1 comma 17 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi), il quale ha escluso - fornendo l'interpretazione autentica degli artt. 7, comma 3, lett.b) e 8, comma 1, lett. f-bis) del D. Lgs. n. 22 del 1997 - che le terre e le rocce da scavo, anche di gallerie, costituiscano rifiuti, in quanto la legge anzidetta deve essere riferita esclusivamente all'attività collegata all'esecuzione di grandi opere e non può essere estesa indiscriminatamente alle normali attività di demolizione e costruzione (la Corte ha altresì precisato che la deroga alla disciplina del D.Lgs. n. 22 del 1997 si giustifica per il rilievo pubblico degli interventi previsti nella legge n. 443 del 2001).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 1, Decreto Legisl. 08/11/1997 num. 389 art. 7 CORTE COST., Legge 21/12/2001 num. 443 art. 1 com. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)