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Sez. 1, Sentenza n. 10138 del 09/10/1981 Ud. (dep. 11/11/1981) Rv. 150934 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - IN GENERE - TERMINI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO - TRASMESSA "PER MISSUM" - TEMPESTIVITÀ - FA PROVA LA ATTESTAZIONE DI RICEZIONE DEL CANCELLIERE - ECCEZIONI - RICORSO AD ALTRI ELEMENTI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150934-01

IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - IN GENERE - TERMINI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO - TRASMESSA "PER MISSUM" - TEMPESTIVITÀ - FA PROVA LA ATTESTAZIONE DI RICEZIONE DEL CANCELLIERE - ECCEZIONI - RICORSO AD ALTRI ELEMENTI - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'accertamento della tempestività dell'impugnazione del pubblico ministero trasmessa "per missum" deve darsi esclusivo riferimento alla data della prescritta annotazione di ricezione del cancelliere del giudice "a quo", risultando in conseguenza, irrilevante ogni altra indicazione, quale la data apposta dal pubblico ministero o quella di consegna alla persona incaricata della presentazione. Solo nell'ipotesi in cui detta annotazione manchi è consentito far ricorso ad altri elementi. (Conf mass n 146423).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 198, Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)