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Sez. 1, Sentenza n. 2313 del 26/09/1980 Cc. (dep. 30/10/1980) Rv. 146423 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - TERMINI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE DEL PM TRASMESSA PER MISSUM - ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA DATA DI RICEZIONE ANNOTATA DAL CANCELLIERE DEL GIUDICE A QUO.*
Stato
decisa il 1980-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146423-01

IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - TERMINI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE DEL PM TRASMESSA PER MISSUM - ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA DATA DI RICEZIONE ANNOTATA DAL CANCELLIERE DEL GIUDICE A QUO.*

Ai fini dell'accertamento della tempestivita dell'impugnazione del PM trasmessa per missum deve farsi esclusivo riferimento alla data della prescritta annotazione di ricezione del cancelliere del giudice a quo, in quanto il ricorso ad altri elementi e consentito solo se manchi detta annotazione. Pertanto il gravame del PM e inammissibile allorche, pur essendo in termini la data apposta dal magistrato sulla relativa dichiarazione, questa sia stata trasmessa a mano e risulti pervenuta in cancelleria dopo la scadenza del termine. (applicazione in tema di ricorso avverso ordinanza della Sezione di sorveglianza).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 209, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)