Sez. 2, Sentenza n. 278 del 29/01/1973 (Rv. 362152 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - RENDITA PER INABILITA PERMANENTE - FUNZIONE - RIOCCUPAZIONE DEL TITOLARE DELLA RENDITA - ASSICURAZIONE MALATTIE - INDENNITA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - OBBLIGO DELL'INAM - AGGRAVAMENTO DI PRECEDENTE INFORTUNIO - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - RENDITA PER INABILITA PERMANENTE - FUNZIONE - RIOCCUPAZIONE DEL TITOLARE DELLA RENDITA - ASSICURAZIONE MALATTIE - INDENNITA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - OBBLIGO DELL'INAM - AGGRAVAMENTO DI PRECEDENTE INFORTUNIO - IRRILEVANZA.*
La rendita da infortunio ha la essenziale finalita di indennizzare la inabilita permanente (totale o parziale) conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, in relazione al grado di inabilita accertato per il danno fisico subito dall'assicurato. Peraltro nell'ipotesi in cui il titolare di rendita per inabilita temporanea permanente, rioccupatosi, abbia diritto all'assistenza malattia a carico dell' INAM, rientra nella sfera di Competenza di detto istituto non soltanto la erogazione delle prestazioni sanitarie, ma anche di quelle economiche (indennita di malattia), per i periodi di malattia coperti dall'Assicurazione. E cio anche quando lo stato di malattia si riveli successivamente come aggravamento di infortuni invalidanti da precedente infortunio, suscettibile di stabilizzazione ad un diverso maggiore livello.*
Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)