Sez. L, Sentenza n. 3905 del 07/06/1983 (Rv. 428829 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE - INDENNITÀ GIORNALIERA PER INVALIDITÀ TEMPORANEA - FUNZIONI RISPETTIVE - RIOCCUPAZIONE O PROSECUZIONE DEL LAVORO DA PARTE DEL TITOLARE DI RENDITA INFORTUNISTICA - CON DIRITTO ALL'ASSISTENZA DI MALATTIA A CARICO DELL'INAM - CONSEGUENTI OBBLIGHI DI TALE ISTITUTO - REVIVISCENZA DELL'INFERMITÀ - DIRITTO AD OTTENERE DALL'INAIL UNA INDENNITÀ GIORNALIERA DI MALATTIA - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE - INDENNITÀ GIORNALIERA PER INVALIDITÀ TEMPORANEA - FUNZIONI RISPETTIVE - RIOCCUPAZIONE O PROSECUZIONE DEL LAVORO DA PARTE DEL TITOLARE DI RENDITA INFORTUNISTICA - CON DIRITTO ALL'ASSISTENZA DI MALATTIA A CARICO DELL'INAM - CONSEGUENTI OBBLIGHI DI TALE ISTITUTO - REVIVISCENZA DELL'INFERMITÀ - DIRITTO AD OTTENERE DALL'INAIL UNA INDENNITÀ GIORNALIERA DI MALATTIA - INSUSSISTENZA.*
In tema di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, mentre la rendita per inabilità permanente ha la funzione d'indennizzare il danno fisico subito dall'assicurato in relazione alle percentuali di riduzione della sua attitudine al lavoro, l'indennità giornaliera per Invalidità temporanea è una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l'inabilità che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative. Pertanto, nell'ipotesi in cui il titolare di rendita infortunistica per inabilità permanente, rioccupatosi o continuando a lavorare, abbia diritto all'assistenza di malattia a carico dell'i.N.A.M., rientra nella sfera degli obblighi di tale istituto non soltanto l'erogazione delle prestazioni sanitarie ma anche di quelle economiche (indennità di malattia) per i periodi di infermità coperti dall'Assicurazione sociale; e ciò anche quando lo stato di malattia si riveli come aggravamento degli esiti di precedente infortunio sul lavoro suscettibile di stabilizzazione ad un diverso e maggiore livello invalidante (nel qual caso il titolare della rendita potrà proporre domanda di revisione di essa ai sensi dell'art. 83 del T.U. Del 1965 n. 1124) o, comunque, come ulteriore conseguenza e recrudescenza temporanea dell'infortunio stesso, non sussistendo mai per legge, nella detta ipotesi, alcun diritto di ottenere dall'i.N.A.I.L. un'indennità giornaliera di malattia, con qualsiasi espressione tecnica denominata. (Conf 278/73, mass nn 362152, 362151, 362150).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1224 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)