Sez. 2, Sentenza n. 9994 del 29/08/1992 (Rv. 478634 - 01)
Spese giudiziali civili - Distrazione delle spese | Rinuncia agli atti del processo ed alla compensazione delle spese - Incidenza della domanda del difensore di distrazione delle spese a suo favore - Esclusione - Conseguenze - Ordinanza di estinzione del giudizio - Impugnazione da parte del difensore che ha avanzato la domanda di distrazione - Esclusione.
Spese giudiziali civili - Distrazione delle spese
La domanda di distrazione delle spese a suo favore, proposta dal difensore a norma dell'art. 93 cod. proc. civ., non incide sul potere dispositivo delle parti in ordine alla rinuncia agli atti del processo ed alla compensazione delle spese, a norma dell'art. 306 ultimo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che, in tal caso, mancando una pronuncia di condanna della controparte del proprio cliente al rimborso delle spese, in relazione alla quale soltanto il difensore che ha avanzato la domanda di distrazione assume la qualità di parte, lo stesso non è legittimato ad impugnare l'ordinanza di estinzione del processo, trattandosi di provvedimento su materia diversa dalla distrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 308
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)