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Sez. 1, Sentenza n. 3356 del 07/04/1999 (Rv. 525011 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Istanza avanzata dal difensore - Omessa pronuncia - Conseguenze - Impugnazione da parte del difensore in proprio - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525011-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

In caso di omessa pronuncia del giudice sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore ex art. 93 cod. proc. civ., si instaura uno specifico rapporto processuale in cui il difensore assume la qualità di parte (pur non essendo legittimato ad impugnare la sentenza, in tale qualità, quanto al merito e quanto alla condanna alle spese), mentre alla parte da lui rappresentata non compete, sul punto, alcuna legittimazione, essendo necessaria, nella specie, la formazione di un giudicato efficace, "in parte qua", nei confronti del soggetto che, al pagamento delle spese, sia tenuto in base alla sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)