diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 12924 del 24/05/2013 (Rv. 627211 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Fabbricati industriali inseriti in complesso destinato a stazione di servizio stradale - Coefficiente di ammortamento - Individuazione in base al d.m. 31 dicembre 1988 - Percentuale inferiore a quella prevista per gli impianti - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627211-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI

In tema di avviso di accertamento relativo ad IRPEG e ILOR, ai sensi dell'allegato unico al d.m. 31 dicembre 1988, emesso in base all'art. 67, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le costruzioni esistenti negli impianti stradali di distribuzione dei carburanti non sono riconducibili alla categoria "Oleodotti - Serbatoi - Impianti stradali di distribuzione", per la quale la tabella dedicata al "Gruppo IX - Industrie Manifatturiere Chimiche - Specie 2 - raffinerie di petrolio, produzione e distribuzione di benzina e petrolio per usi vari, di oli lubrificanti e di oli lubrificanti e residuati, produzione e distribuzione di gas di petrolio liquefatto" prevede un coefficiente di ammortamento del 12, 5% , bensì a quella "Fabbricati destinati all'industria" per cui la medesima tabella prevede un coefficiente del 5, 5%, essendo invero logico che l'indice di deperimento dell'impianto sia maggiore rispetto a quello della costruzione, benché strumentale alla stessa attività.

Riferimenti normativi: DM Finanze 22/12/1988, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)