Sez. 5, Sentenza n. 9497 del 11/04/2008 (Rv. 602910 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Stazioni di servizio stradali - Terreni - AmmortizzabilitĂ - Esclusione - Costruzioni - Coefficiente di ammortamento - Individuazione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI
In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'allegato unico al d.m. 31 dicembre 1988, emesso in base all'art. 67, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le costruzioni esistenti negli impianti stradali di distribuzione dei carburanti non sono riconducibili alla categoria "Oleodotti - Serbatoi - Impianti stradali di distribuzione" per la quale la tabella dedicata al "Gruppo IX - Industrie Manifatturiere Chimiche - Specie 2 - Raffinerie di petrolio, produzione e distribuzione di benzina e petroli per usi vari, di oli lubrificanti e di oli lubrificanti e residuati, produzione e distribuzione di gas di petrolio liquefatto" prevede un coefficiente di ammortamento del 12, 5%, ma a quella "Fabbricati destinati all'industria", per cui la medesima tabella prevede un coefficiente del 5, 5%. Non sono invece ammortizzabili i terreni, non risultando in alcun modo prevista tale possibilitĂ in riferimento al Gruppo IX, diversamente da quanto accade con riguardo ad altri Gruppi.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DM Finanze 31/12/1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)