Sez. 3 - , Sentenza n. 29520 del 10/05/2019 Ud. (dep. 08/07/2019) Rv. 276235 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Fanghi e limi derivanti dalla pulitura mediante lavaggio del materiale di cava - Disciplina sui rifiuti - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
I fanghi derivanti dal lavaggio di inerti provenienti da cava non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti solo quando rimangono all'interno del ciclo produttivo dell'estrazione e della connessa pulitura, mentre, quando si dia luogo ad una loro successiva e diversa attività di lavorazione, devono considerarsi rifiuti sottoposti alla disciplina generale circa il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la deroga alla disciplina generale sui rifiuti per il caso di fanghi e limi prodotti in fase di lavaggio degli inerti, ammassati unitamente a rifiuti eterogenei costituiti da oli, batterie, macchinari e calcestruzzo sul medesimo sito).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)