Sez. 3, Sentenza n. 41584 del 09/10/2007 Ud. (dep. 12/11/2007) Rv. 237955 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Fanghi e limi derivanti dalla pulitura mediante lavaggio del materiale di cava - Disciplina sui rifiuti - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di rifiuti, i fanghi ed i limi derivanti dalla prima pulitura mediante lavaggio del materiale ricavato dallo sfruttamento delle cave non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006, in quanto l'art. 185, comma primo, lett. d), del citato decreto, riproduttivo dell'art. 8, comma primo, lett. b) D.Lgs. n. 22 del 1997, esclude dalla disciplina in questione i rifiuti risultanti dallo sfruttamento delle cave, tra i quali rientrano quelli risultanti dalla pulitura effettuata sia mediante setacciatura o grigliatura sia mediante lavaggio.
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1997 num. 22 art. 8, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)