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Sez. 3, Sentenza n. 3436 del 16/02/2006 (Rv. 590601 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno derivante da circolazione stradale - Determinazione - Disciplina ex art. 4 d.l. n. 857 del 1976 - Campo di applicazione - Utilizzabilità del criterio di cui all'articolo 4 nella liquidazione equitativa del danno ex articoli 2055 e 1226 cod. civ. - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2006-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590601-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

L'art. 4 del d.l. n. 857/1976, come modificato dalla legge n. 39/1977 - secondo il quale, nel caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento debba considerarsi l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente sul reddito di lavoro, tale reddito non può essere inferiore al triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale - si applica quando si tratta di liquidare il danno in favore della persona che lo ha subito in occasione dell'incidente stradale, mentre si deve escludere che la norma possa essere estesa analogicamente alla liquidazione del danno consistente nella morte della persona che è rimasta coinvolta nell'incidente ostandovi la natura eccezionale di essa (vedi Corte Cost. 24/10/1995 n. 445). Peraltro, l'inapplicabilità della norma in quanto tale non implica che il giudice non possa far riferimento al criterio stabilito dalla norma medesima nella liquidazione equitativa del danno ex articoli 2055 e 1226 cod. civ.

Riferimenti normativi: Legge 26/02/1977 num. 39 art. 1, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)