Sez. 3, Ordinanza n. 27923 del 20/10/2025 (Rv. 676603-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - PROVA LIBERATORIA | Obbligo di vigilanza dell'insegnante - Età degli allievi - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.
RESPONSABILITA' CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - PROVA LIBERATORIA
In tema di responsabilità dell'istituto scolastico per l'infortunio occorso a un minore, al fine di stabilire se sia stata raggiunta la prova della non imputabilità dell'evento dannoso assume rilievo l'età degli alunni coinvolti, poiché il contenuto dell'obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli stessi, con la conseguenza che l'approssimarsi dell'età del pieno discernimento è circostanza tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere dal minore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso la responsabilità dell'istituto scolastico per il danno occorso a uno studente all'interno dello spogliatoio adiacente alla palestra, in conseguenza dell'urto accidentale con il casco brandito da un compagno frequentante il quinto anno, e dunque prossimo alla maggiore età).
Cod. Civ. art. 2048 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)