Sez. 3, Ordinanza n. 33392 del 21/12/2025 (Rv. 677089-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE | Responsabilità dell'istituto scolastico per danni occorsi all'allievo - Prova che l'evento è avvenuto durante l'orario scolastico - Sufficienza - Esclusione - Dimostrazione delle modalità di accadimento del fatto storico - Necessità - Fattispecie.
RESPONSABILITA' CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE
In tema di responsabilità dell'istituto scolastico per le lesioni occorse a un minore, ai fini dell'accoglimento della domanda - sia essa fondata sul titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. ovvero extracontrattuale ex art. 2048 c.c. - non è sufficiente la prova che l'infortunio sia avvenuto durante l'orario scolastico ma è necessario dimostrare, anzitutto, le concrete modalità di accadimento del fatto materiale (vale a dire che si tratti di un danno provocato, nel primo caso, dall'alunno a se stesso, e nel secondo dal fatto illecito di altro allievo), le quali solo consentono di individuare la prova contraria rispettivamente richiesta dalla conseguente qualificazione della fattispecie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria per le lesioni occorse a un alunno durante l'ora di scienze motorie, per essere rimasti indimostrati il tipo di attività sportiva nel corso della quale era avvenuto l'infortunio e se lo stesso fosse stato o meno cagionato dalla condotta di altro alunno).
Cod. Civ. art. 2048 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)