Sez. 1, Sentenza n. 4639 del 12/05/1994 (Rv. 486584 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Fallimento - Successione alla amministrazione controllata - Azione revocatoria fallimentare - Prescrizione - Termine - Decorrenza.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere
Anche nell'ipotesi in cui il fallimento segua alla procedura di amministrazione controllata, il termine quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare (art. 67 legge fall.) decorre dalla data della dichiarazione di fallimento, in aderenza al principio generale secondo cui il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.), atteso che, durante il periodo in cui l'imprenditore si trova nella temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni - giustificante l'amministrazione controllata -, non sorge ancora il diritto all'esercizio dell'indicata azione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Legge Falliment. art. 192, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 192, Legge Falliment. art. 193 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 193 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)