Sez. 1, Sentenza n. 12317 del 05/11/1999 (Rv. 530904 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Termine di prescrizione quinquennale - Principio generale di cui all'art. 2935 cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze sul "dies a quo" del termine - Decorrenza dalla data della dichiarazione di fallimento e non da quella dell'atto revocando - Sia per gli atti ex primo che ex secondo comma dell'art. 67 Legge Fallimentare.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
Anche in tema di prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria fallimentare, ex art. 67 legge fallimentare, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 2935 cod. civ., secondo cui il termine di prescrizione non comincia a decorrere se non dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nella specie, il "dies a quo" alla stregua di tale principio - sia per le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 67 che per quelle di cui al secondo comma della stessa norma - dev'essere identificato non già nella data dell'atto revocando, bensì nel giorno della dichiarazione di fallimento, in quanto prima di tale dichiarazione non solo non è configurabile la proponibilità dell'azione revocatoria, ma nemmeno esiste il soggetto legittimato al suo esercizio.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)