Sez. 3, Sentenza n. 5834 del 10/02/1999 Ud. (dep. 10/05/1999) Rv. 213621 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Reato di cui agli artt. 11 e 59 legge 1089 del 1939 - Reato formale di pericolo presunto - Successivo intervento di parere favorevole o di autorizzazione - Sanzione penale - Applicabilità - Sussistenza.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE
Il reato di cui agli artt. 11 e 59 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, consistente in modifiche, alterazioni od usi incompatibili con il bene immobile avente valore storico ed artistico, senza preventiva autorizzazione del ministero dei beni culturali ed ambientali, costituisce reato formale di pericolo presunto, sicché esso è integrato dal compimento delle opere senza il preventivo controllo amministrativo diretto ad evitare possibili pericoli e danni. La sanzione penale, pertanto, deve trovare applicazione anche nel caso intervenga successivamente un parere favorevole o l'autorizzazione dell'amministrazione competente, come è reso evidente dalla dizione dell' art. 59, comma secondo, che prevede che il trasgressore è tenuto ad eseguire quei lavori che il ministro riterrà di prescrivergli per riparare i danni da lui prodotti alla cosa.
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 11 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)