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Sez. 3, Sentenza n. 14446 del 11/11/1999 Ud. (dep. 23/12/1999) Rv. 215112 - 01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - DANNEGGIAMENTO | Reato di cui agli artt 12 e 59 legge 1089 del 1939 - Reato formale - Successivo intervento di parere favorevole o di autorizzazione - Sanzione penale - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215112-01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - DANNEGGIAMENTO

La contravvenzione prevista dagli artt. 12 e 59 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 configura un reato formale o di condotta, giacché l'attività di demolire, rimuovere, modificare o restaurare cose di interesse storico-artistico, senza la previa autorizzazione del ministero competente, perfeziona il reato stesso, anche se non produce concretamente una lesione del valore storico-artistico della cosa. Per questa ragione, ai fini della sussistenza del reato, non rileva che successivamente alla condotta del proprietario l'autorità tutoria riconosca la correttezza artistica e filologica della modificazione apportata, e quindi la inesistenza di un danno di carattere estetico o storico.

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 12 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)