Sez. 1, Sentenza n. 18448 del 31/08/2007 (Rv. 598794 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Art. 1, comma 10, d.l. 27 agosto 1993, n. 324 - Rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate - Mancato pagamento delle relative spettanze - Debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento - Ente incaricato del pagamento del corrispettivo.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
L'art. 1, comma 10, del d.l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, a norma del quale "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignora-mento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente", si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall'U.S.S.L. nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n, 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/08/1993 num. 324 art. 1 com. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/10/1993 num. 423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)