Sez. 1, Sentenza n. 11929 del 17/11/1995 (Rv. 494686 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Rapporti tra unità sanitarie locali e farmacie - Disciplina - D.L. n. 324 del 1993 convertito in legge n. 423 del 1993 - Carattere innovativo e non interpretativo - Conseguenze - Irretroattività.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
Con riguardo ai rapporti tra le unità sanitarie locali e le farmacie, la disciplina prevista dal d.l. 26 agosto 1992 n. 368 (più volte reiterato) e successivamente dal d.l. 27 agosto 1993 n. 324, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993 n. 423 - in base alla quale obbligata ai pagamenti non è l'unità sanitaria territorialmente competente, bensì quella incaricata del pagamento - ha carattere innovativo, e non interpretativo, sicché non retroagisce alle obbligazioni sorte in precedenza, per le quali il soggetto passivamente legittimato rispetto alla domanda del farmacista resta individuato nella USL territorialmente competente.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/08/1992 num. 368, Decreto Legge 27/08/1993 num. 324 CORTE COST., Legge 27/10/1933 num. 423
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)