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Sez. 3, Sentenza n. 15183 del 06/08/2004 (Rv. 575915 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Registri immobiliari - Registrazioni nei cosiddetti "registri accessori" ("tavola alfabetica" e "rubrica dei cognomi") - Rilevanza - Erronea annotazione del trasferimento nei registri accessori - Incidenza sulla validità ed opponibilità della trascrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575915-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il Conservatore dei registri immobiliari ha l'obbligo di tenere un registro generale d'ordine (art. 2678, cod. civ.) ed i registri particolari per le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni (art. 2679, primo comma, cod. civ.), nonché gli altri registri ordinati dalla legge (art. 2679, secondo comma, cod. civ.; R.D. n. 2130 del 1874) in particolare, rientrano tra questi ultimi la "tavola alfabetica dei nomi" e la "rubrica dei cognomi, i quali, poiché la trascrizione nei registri immobiliari è informata al criterio della ricerca per nome del soggetto cui si riferisce, hanno la funzione di facilitare le ricerche, ma, sotto il profilo pubblicitario, hanno carattere meramente accessorio. Pertanto, qualora la trascrizione di una vendita sia stata correttamente riportata nel registro generale d'ordine in danno dell'effettivo venditore, ma, per mero errore materiale, nel registro alfabetico non sia stata riportata la trascrizione in suo danno, l'acquirente del bene ha diritto di ottenere la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria effettuata da un terzo in danno dell'alienante, successivamente alla trascrizione dell'atto di compravendita, a cagione dell'errore nella registrazione della trascrizione nel registro alfabetico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2678, Cod. Civ. art. 2679, Cod. Civ. art. 2882, Regio Decr. 25/09/1874 num. 2130, Legge 27/02/1985 num. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)