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Sez. 1, Sentenza n. 10682 del 27/10/1998 (Rv. 520129 - 01)

RESPONSABILITĂ€ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - IN GENERE | Legittimazione - Di chiunque vi abbia interesse.
Stato
decisa il 1998-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520129-01

RESPONSABILITĂ€ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - IN GENERE

La cancellazione dell'ipoteca può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse, e - quindi - , in primo luogo, dall'attuale proprietario del bene ipotecato. Infatti l'art. 2282 cod. civ. si limita esclusivamente a richiedere il consenso delle parti interessate, e, in particolare, l'assenso del creditore, ma non limita a particolari soggetti la legittimazione all'istanza di cancellazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2882

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)