Sez. 1, Sentenza n. 2658 del 21/11/1988 Cc. (dep. 15/12/1988) Rv. 179989 - 01
COMPETENZA PENALE - RIMESSIONE DI PROCEDIMENTI - CASI - LEGITTIMO SOSPETTO - MOTIVAZIONE DI PROVVEDIMENTO INCIDENTALE - ESCLUSIONE DELLA RIMESSIONE.*
COMPETENZA PENALE - RIMESSIONE DI PROCEDIMENTI - CASI - LEGITTIMO SOSPETTO - MOTIVAZIONE DI PROVVEDIMENTO INCIDENTALE - ESCLUSIONE DELLA RIMESSIONE.*
Non costituiscono causa di rimessione - per legittimo sospetto - del giudizio ad altro giudice di Sede diversa le valutazioni espresse nella motivazione di un provvedimento, che risolve un momento incidentale del processo e che non può condizionare la decisione ultima, frutto di ampia ed approfondita cognizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)