Sez. 6, Sentenza n. 8731 del 27/02/1989 Ud. (dep. 20/06/1989) Rv. 181608 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - NECESSITÀ DI RISCONTRI ESTERNI - NON NECESSARIAMENTE OGGETTIVI - OBBLIGO DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - NECESSITÀ DI RISCONTRI ESTERNI - NON NECESSARIAMENTE OGGETTIVI - OBBLIGO DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*
In tema di chiamata in correità la necessità di riscontri esterni, non necessariamente obiettivi, si pone all'esame del giudice di merito qualora la valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie non si risolva in maniera del tutto tranquillizzante e sicura, ovvero sia resa evidente dalla sussistenza di elementi probatori contrastanti con tali dichiarazioni. Nel caso contrario e cioè quando l'esame della attendibilità intrinseca della chiamata in correità si sia concluso in modo ampiamente positivo, la necessità di riscontri obiettivi va sicuramente esclusa sia perché questi, lungi dal rappresentare elementi di controllo e di verifica integrerebbero essi stessi autonomi e distinti elementi di prova, sia perché la detta necessità eliminerebbe il riconosciuto valore probatorio delle dichiarazioni accusatorie rese dall'imputato nei confronti del coimputato. (V mass n 155143; (V mass n 166180; (V mass n 179989).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)