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Sez. 6, Sentenza n. 266 del 29/10/1996 Ud. (dep. 17/01/1997) Rv. 206691 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Induzione - estremi - Iniziativa dell'imputato - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206691-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Ad integrare la condotta costitutiva del delitto di circonvenzione di incapace è sufficiente che il colpevole si giovi, con qualsiasi mezzo idoneo, delle condizioni del soggetto passivo per ottenere un consenso che questi non avrebbe dato se le sue condizioni fossero state normali. Perciò non occorre che la proposta al compimento dell'atto provenga dal colpevole, ricorrendo il reato anche quando quest'ultimo abbia rafforzato, approfittando delle suddette condizioni, nell'incapace una decisione pregiudizievole dal medesimo già adottata ed impedendo l'insorgere di una volontà contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)