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Sez. 2, Sentenza n. 13308 del 07/10/1999 Ud. (dep. 19/11/1999) Rv. 214659 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Induzione - Nozione - Indicazione - Possibilità di configurare l'induzione in un comportamento meramente omissivo dell'agente - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214659-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

In tema di circonvenzione di incapace, la condotta di induzione, che costituisce elemento essenziale della fattispecie criminosa, si deve concretare in un'apprezzabile attività di suggestione, pressione morale e persuasione finalizzata a determinare la volontà minorata del soggetto passivo, non essendo sufficienti, ad integrare il requisito predetto, la semplice richiesta di compiere l'atto per lui pregiudizievole e tanto meno il mancato attivarsi, da parte di colui che dall'atto riceve vantaggio, per impedirne il compimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero con il quale si sosteneva che per configurare l'induzione non è necessaria un'iniziativa specifica dell'agente, essendo sufficiente che egli si sia giovato ed abbia approfittato della menomazione psichica del soggetto passivo, traendo vantaggio dall'atto dell'incapace senza attivarsi per impedirne il compimento ed il conseguente pregiudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)