Sez. 1, Ordinanza n. 2897 del 11/12/1970 Cc. (dep. 15/02/1971) Rv. 116742 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA SOCIALE - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI DI GIUDIZIO.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA SOCIALE - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI DI GIUDIZIO.*
La pericolosita considerata dalla legge 27 dicembre 1956, n 1423, e quella sociale in senso lato, comprendente cioe, da una parte, la semplice immoralita non costituente reato e, dall'altra, l'accertata predisposizione al delitto o la presunta vita delittuosa di una persona, nei confronti della quale non si raggiunga una prova sicura di reita per un delitto. Tale pericolosita non e necessariamente collegata ad un'affermazione di colpevolezza per reato, ma si ricava dall'esame dell'intera personalita del soggetto e da situazioni che giustificano sospetti e presunzioni, purche gli uni e le altre appaiono fondati su elementi obiettivi e su fatti specifici ed accertati, quali la compagnia di pregiudicati, l'omerta, la Mancanza di stabile lavoro, il tenore di vita e le denunce per delitti anche colposi. (V 114257, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)