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Sez. U, Ordinanza n. 757 del 16/01/2007 (Rv. 594801 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Edilizia residenziale pubblica - Fase successiva al provvedimento di assegnazione - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Conseguenze - Controversia attinente al diritto al subingresso nel rapporto di assegnazione del terzo familiare - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione.
Stato
decisa il 2007-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594801-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lett. a), della legge n. 205 del 2000, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché nell'ambito di detta fase la P.A. non esercita un potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il diritto al subingresso nel rapporto di assegnazione del terzo familiare ai sensi dell'art. 18 della legge della Regione Toscana n. 26 del 1996, in forza del quale l'effetto del subentrare nell'assegnazione deriva direttamente dalla previsione legislativa, in presenza di alcune condizioni (quali il rapporto di parentela e la durata della convivenza) riguardo alle quali manca qualsiasi valutazione discrezionale della P.A..

Riferimenti normativi: Legge Reg. Toscana 20/12/1996 num. 96 art. 18, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 20/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)