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Sez. U, Ordinanza n. 16094 del 09/07/2009 (Rv. 608875 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Edilizia residenziale pubblica - Cessione degli alloggi agli assegnatari - Provvedimento di autorizzazione della Regione - Fase successiva - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Conseguenze - Controversia attinente al colpevole ritardo nella procedura di stipulazione dei contratti di cessione - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione.
Stato
decisa il 2009-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608875-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In materia di cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lett. a), della legge n. 205 del 2000, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di autorizzazione da parte della Regione, su richiesta dell'interessato, del trasferimento in proprietà all'assegnatario dell'alloggio, giacché nell'ambito di detta fase gli assegnatari hanno un diritto soggettivo perfetto, di carattere personale, alla cessione, alle condizioni stabilite dalla legge, mentre la P.A. non ha alcun potere discrezionale al riguardo, essendo i successivi adempimenti atti dovuti e costituendo l'atto di cessione un negozio di diritto privato. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il colpevole ritardo nella procedura di stipulazione dei contratti di cessione degli alloggi, rispetto alla quale manca qualsiasi valutazione discrezionale della P.A.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 art. 29, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST., Legge 20/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)