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Sez. 1, Sentenza n. 1841 del 26/01/2011 (Rv. 616541 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ | Ordinanza camerale della corte d'appello sul reclamo relativo alla modifica di provvedimenti temporanei e urgenti di separazione - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616541-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ

Avverso l'ordinanza emessa dalla corte d'appello sul reclamo contro il provvedimento adottato, ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., dal presidente del tribunale all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., essendo essa priva del carattere della definitività in senso sostanziale; infatti, il predetto provvedimento presidenziale, anche dopo la previsione normativa della sua impugnabilità con reclamo in appello, pur se confermato o modificato in tale sede ex art. 708, quarto comma, cod. proc. civ., continua ad avere carattere interinale e provvisorio, essendo modificabile e revocabile dal giudice istruttore ed essendo destinato ad essere trasfuso nella sentenza che decide il processo, impugnabile per ogni profilo di merito e di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 709 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 08/02/2006 num. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)