Sez. 1, Sentenza n. 12177 del 06/06/2011 (Rv. 617615 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI | Ordinanza del giudice istruttore - Reclamo alla corte d'appello - Pronuncia di inammissibilità - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI
Avverso l'ordinanza di inammissibilità emessa dalla corte d'appello sul reclamo - proposto ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., - contro il provvedimento adottato dal giudice istruttore nel procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., data la natura ed efficacia meramente incidentale di tali ordinanze le quali sono prive della forma e della sostanza della sentenza, e sono, altresì, destinate ad essere assorbite nella decisione finale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)