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Sez. 1 - , Sentenza n. 29237 del 12/11/2019 (Rv. 656040 - 02)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE | Danno da illecito anticoncorrenziale - Applicazione meccanica del principio dell'onere della prova - Esclusione - Interpretazione estensiva delle norme codicistiche in tema di esibizione, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d'ufficio - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656040-02

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno derivante da violazione degli artt. 2 e ss. della l. n. 287 del 1990, il giudice non può decidere la causa applicando meccanicamente il principio dell'onere della prova, ma è chiamato a rendere effettiva la tutela dei privati che agiscono in giudizio, tenuto conto dell'asimmetria informativa esistente tra le parti nell'accesso alla prova, sicché, fermo restando l'onere dell'attore di indicare in modo sufficientemente plausibile seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza e a ledere il suo diritto di godere del beneficio della competizione commerciale, il giudice è tenuto a valorizzare in modo opportuno gli strumenti di indagine e conoscenza che le norme processuali già prevedono, interpretando estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d'ufficio, al fine di esercitare, anche officiosamente, quei poteri d'indagine, acquisizione e valutazione di dati e informazioni utili per ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 213, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 101, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 102, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)