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Sez. L, Sentenza n. 3096 del 19/05/1982 (Rv. 421028 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - PREMI DI OPEROSITÀ E DI LAVORAZIONE - PREMIO AZIENDALE PER I DIPENDENTI DI AZIENDE COMMERCIALI - COMPUTABILITÀ NELLA LIQUIDAZIONE DELLE MENSILITÀ SUPPLEMENTARI - INTERPRETAZIONE RELATIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO POSTCORPORATIVO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421028-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - PREMI DI OPEROSITÀ E DI LAVORAZIONE - PREMIO AZIENDALE PER I DIPENDENTI DI AZIENDE COMMERCIALI - COMPUTABILITÀ NELLA LIQUIDAZIONE DELLE MENSILITÀ SUPPLEMENTARI - INTERPRETAZIONE RELATIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO POSTCORPORATIVO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'interpretazione da parte del giudice del merito delle clausole di un contratto collettivo post-corporativo è censurabile in Sede di legittimità ove non condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica negoziale ovvero affetta da vizi logici od erronea premessa in diritto. Pertanto, con riguardo al premio aziendale, previsto, con funzione retributiva, dai contratti collettivi per i dipendenti di aziende commerciali (artt. 155 e 161 del C.C.n.L. 31 luglio 1970), non è sindacabile da parte della suprema Corte la sentenza del giudice del merito che affermi la computabilità di detto premio nella liquidazione delle mensilità supplementari, riconoscendo la natura retributiva anche di tale emolumenti ed escludendo, attraverso appropriato e corretto esame delle clausole contrattuali, l'esistenza di una specifica volontà contraria delle parti stipulanti. (Conf 2069/81, mass n 412785).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Contr. Coll. 31/07/1970 num. 155, Contr. Coll. 31/07/1970 num. 161

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)