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Sez. L, Sentenza n. 8818 del 13/08/1991 (Rv. 473508 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione | Canone di locazione per la somministrazione dell'alloggio - Inclusione.
Stato
decisa il 1991-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473508-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione

La somministrazione dell'alloggio, cui il datore di lavoro sia contrattualmente obbligato non in funzione di alloggio di servizio o di rappresentanza costituisce una attribuzione patrimoniale di esclusiva utilità per il dipendente, in quanto destinata a soddisfare le sue esigenze personali e familiari; il valore del canone di locazione, per la sua natura retributiva, è quindi interamente computabile ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)