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Sez. L, Sentenza n. 4197 del 12/04/1995 (Rv. 491769 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Godimento di un alloggio da parte del dipendente - Componente in natura della retribuzione da includere nel T.F.R. - Condizione - "Nomen iuris" impiegato dalle parti - Irrilevanza - Fattispecie relativa alla attribuzione di un alloggio ad un dirigente, qualificata dalle parti come comodato.
Stato
decisa il 1995-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491769-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE

L'attribuzione ad un dipendente del godimento di un alloggio costituisce componente in natura della retribuzione, da considerare ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, se è ravvisabile una diretta connessione tra tale concessione e la posizione lavorativa dell'interessato, a prescindere dal "nomen iuris" impiegato dalle parti (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva riconosciuto la suindicata natura alla attribuzione di un alloggio ad un dirigente, qualificata dalle parti come comodato, dando rilievo al fatto che essa, benché iniziata due mesi prima della nomina a dirigente, era avvenuta in vista e in considerazione di quest'ultima, e che, secondo gli accordi, la cessazione della carica comportava la restituzione dell'alloggio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)