Sez. 1, Sentenza n. 3264 del 19/05/1980 (Rv. 407062 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE - ENUNCIAZIONE NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO DI ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE E NON REGISTRATI NEL TERMINE FISSO - RIMBORSO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE - DOMANDA DI PARTE SPECIFICA - NECESSITA - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE - ENUNCIAZIONE NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO DI ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE E NON REGISTRATI NEL TERMINE FISSO - RIMBORSO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE - DOMANDA DI PARTE SPECIFICA - NECESSITA - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
Il rimborso delle spese di registrazione della sentenza di primo grado - nel caso in cui sia conseguente alla enunciazione in sentenza di Atti soggetti a registrazione e non registrati nel termine fisso ovvero anche all'applicazione di un'aliquota maggiore, desumibile dagli elementi emersi dalla decisione - non puo essere disposto sulla base del mero principio della soccombenza, la cui disciplina ha riguardo alle spese strettamente connesse al processo, ma deve formare oggetto di una domanda autonoma, che non puo essere proposta per la prima volta nel corso del giudizio di appello, in quanto il pagamento del tributo non puo esser considerato come un accessorio maturato dopo la sentenza di primo grado agli effetti dell'art 345 cod proc civ. (Conf 956/79, mass n 397125).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)