Sez. 3, Sentenza n. 956 del 12/02/1979 (Rv. 397125 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA PAGATA PER IMPOSTA DI REGISTRO SU UN ATTO DA REGISTRARSI IN TERMINE FISSO PRODOTTO IN PRIMO GRADO - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA PAGATA PER IMPOSTA DI REGISTRO SU UN ATTO DA REGISTRARSI IN TERMINE FISSO PRODOTTO IN PRIMO GRADO - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
La domanda diretta a conseguire il rimborso di quanto pagato per imposta di registro, su un atto prodotto in primo grado, ove riguardi un contratto da registrarsi in termine fisso, e per il quale l'Obbligo della registrazione sorge indipendentemente dalla sua esibizione in giudizio, (nella specie, preliminare di vendita immobiliare) non ha ad oggetto un accessorio maturatosi dopo la sentenza di primo grado, e, pertanto, non rientra fra le eccezioni al divieto di domande nuove in appello, secondo la previsione dell'art 345 primo comma cod proc civ. (V 2210/73, mass n 365448).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)