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Sez. 5 - , Ordinanza n. 36603 del 25/11/2021 (Rv. 663139 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c) e c bis) del d.P.R. n. 917 del 1986 - Imposta sostitutiva - Successiva cessione a titolo oneroso - Applicabilità aliquota ordinaria - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663139-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di tassazione delle plusvalenze da cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione non qualificate, qualora il contribuente abbia optato per la rivalutazione della quota, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 2 per cento, in caso di successiva cessione a titolo oneroso della partecipazione, sul nuovo valore non è più applicabile l'aliquota ordinaria del 12, 50 per cento, vigente "ratione temporis", non generandosi una plusvalenza tassabile.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)