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Sez. 5 - , Sentenza n. 6118 del 01/03/2019 (Rv. 653037 - 02)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Art. 5 l. n. 448 del 2001 - Plusvalenze da "stock options" - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653037-02

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito imponibile, l'art. 5 della l. n. 448 del 2001 - cui rinvia l'art. 11-quaterdecies, comma 4, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., in l. n. 248 del 2005 - nel consentire al contribuente la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni (qualificate e non qualificate), previo versamento di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione, disciplina le plusvalenze e minusvalenze derivanti, in caso di cessione a titolo oneroso, da redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 81 (ora 67) del d.P.R. n. 917 del 1986, con la conseguenza che non è applicabile alle cd. "stock options" correlate all'imposizione di plusvalenze imputabili a redditi di lavoro dipendente.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 5, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 11 com. 4, Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)