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Sez. 2 - , Sentenza n. 7450 del 26/03/2018 (Rv. 647868 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI | Proroga del termine - Conversione in termine ordinatorio - Accertamento devoluto al giudice di merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2018-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647868-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI

La valutazione circa la natura ordinatoria assunta dal termine originariamente pattuito come essenziale, ma successivamente prorogato, basata sulla ravvisata volontà delle parti di intervenire non solo sulla decorrenza del termine medesimo, ma anche sulla sua natura giuridica, si risolve in un apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici e giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1184, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)