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Sez. 4, Sentenza n. 9364 del 12/05/1981 Ud. (dep. 22/10/1981) Rv. 150644 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI: PROVE NON ESAMINATE IN SEDE DI MERITO - AMMISSIBILITÀ - CENSURA SULLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150644-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI: PROVE NON ESAMINATE IN SEDE DI MERITO - AMMISSIBILITÀ - CENSURA SULLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI - INAMMISSIBILITÀ.*

L'art. 152 capoverso cod. proc. pen. trova applicazione in Sede di legittimità, solo se con il ricorso si deduca la sussistenza nel processo di prove, non esaminate dal giudice di merito, le quali impongano l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. Tali prove peraltro devono emergere dalla sentenza impugnata, non essendo ammissibile alcuna censura, che si risolva in una critica della ricostruzione dei fatti, eseguita dal giudice di merito. (da ultimo sulle necessità che la prova emerga dalla stessa sentenza impugnata Conf mass 149506/81; 148828/81; 147641/81; Conf. Mass. 146505/80).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)