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Sez. 1, Sentenza n. 6223 del 11/05/1981 Ud. (dep. 23/06/1981) Rv. 149506 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - IN GENERE - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - DEDUZIONE DI DIFETTO DI MOTIVAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - ESCLUSIONE - PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149506-01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - IN GENERE - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - DEDUZIONE DI DIFETTO DI MOTIVAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - ESCLUSIONE - PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Qualora il giudice di merito, applicando una causa estintiva del reato, respinga la richiesta di assoluzione con formula ampia, l'eventuale vizio di motivazione non è denunciabile in Cassazione, in quanto l'inevitabile rinvio ad altro giudice di merito, conseguente all'accoglimento del ricorso, non è compatibile con l'Obbligo dell'immediata declaratoria della causa estintiva. Potrebbe essere unicamente pronunciata la piena assoluzione nel merito che, però, può essere adottata in Cassazione soltanto se la prova dell'innocenza dell'imputato - anche sotto l'aspetto dell'assoluta Mancanza di prove - o della non punibilità del fatto emerga dalla stessa sentenza impugnata. (Conf. Mass. N. 146101; (Conf. Mass. N. 145948).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)