Sez. 1, Sentenza n. 320 del 14/01/1992 (Rv. 475291 - 01)
Risarcimento del danno - Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato | Creditore - Possibilità astratta di esperire, dopo la costituzione in mora, le azioni necessarie al recupero del proprio credito - Pronta utilizzazione - Mancanza - Debitore inadempiente - Risarcimento - Limitazione ex art. 1227 cod. civ. - Ammissibilità - Condizioni.
Risarcimento del danno - Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato
La possibilità astratta che il creditore abbia di esperire, dopo la costituzione in mora, le azioni necessarie al recupero del proprio credito non assume di per sè, ove non sia stata prontamente utilizzata, rilievo limitante dell'ammontare del risarcimento dovuto dal debitore inadempiente, ai sensi e per gli effetti di cui al capoverso dell'art. 1227 cod. civ., in quanto l'ivi prevista non risarcibilità di danni evitabili dal creditore con l'ordinaria diligenza, pur postulando non già semplicemente l'astensione di questi da comportamenti idonei ad aggravare il pregiudizio, bensì un impegno positivo al compimento delle attività che possano evitare tale aggravamento, esclude che tale impegno possa trasmodare in attività gravose o eccezionali, talché la suddetta possibilità assume rilevanza ai fini suddetti solo quando, oltre alla sua sussistenza, risulti anche accertata la mancanza, per la sua concreta realizzazione, della necessità di un comportamento in tal guisa eccedente i limiti dell'ordinaria diligenza richiesta dalla norma.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)