diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9874 del 10/10/1997 (Rv. 508739 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO | Dovere del creditore di attivarsi ex art. 1227 cod. civ. per evitare danni ascrivibili a terzi - Portata - Limiti - Fattispecie relativa all'incendio dell'immobile locato ed al comportamento del locatore limitatosi a chiamare i vigili del fuoco.
Stato
decisa il 1997-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508739-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO

Il creditore ha il dovere, ai sensi dell'art. 1227 comma secondo cod. civ., di attivarsi per evitare danni ascrivibili alla condotta di terzi. Tale dovere tuttavia, essendo contenuto nei limiti dell'ordinaria diligenza, non comporta per il creditore l'onere di adottare condotte gravose od eccezionali, oppure tali da esporlo a notevoli rischi o rilevanti sacrifici (nella specie, è stata esclusa la corresponsabilità del locatore che, sprigionatosi un incendio nell'immobile, si era astenuto dal partecipare alle operazioni di spegnimento, limitandosi a chiamare i vigili del fuoco).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)