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Sez. 2, Sentenza n. 3939 del 08/06/1983 (Rv. 428867 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO PER ATTO NOTARILE - PUBBLICO - TESTIMONI - INCAPACITÀ DI LEGGERE DEL TESTATORE - TESTATORE CIECO, MA NON SORDOMUTO - PRESENZA DI DUE TESTIMONI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1983-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428867-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO PER ATTO NOTARILE - PUBBLICO - TESTIMONI - INCAPACITÀ DI LEGGERE DEL TESTATORE - TESTATORE CIECO, MA NON SORDOMUTO - PRESENZA DI DUE TESTIMONI - SUFFICIENZA.*

Ai fini della redazione del testamento pubblico, le Disposizioni combinate del codice civile (art. 603, quarto comma) e della legge notarile 13 febbraio 1913 n. 89 (artt. 56 e 57) mirano ad ovviare agli inconvenienti connessi, volta a volta, all'impossibilità dell'uso, da parte del testatore, di uno o più dei tre mezzi di comunicazione del suo pensiero al pubblico ufficiale rogante (vista, udito e parola) e, mentre nel caso in cui l'impossibilità riguardi l'udito e/o la parola l'esigenza della fedele riproduzione della volontà del testatore è garantita, in concorso con le prescritte formalità di verbalizzazione, dall'intervento di uno o più interpreti, solo quando a tale impossibilità si aggiunga l'incapacità di leggere (anche per cecità) la legge impone una garanzia ancora maggiore, cioè la presenza di quattro testimoni, invece dei due normalmente richiesti dal primo comma dell'art. 603 citato. Consegue che se il testatore è cieco, e non pure muto né sordo, è sufficiente, per la validità dell'atto, la presenza di due testimoni. (V 130/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 603, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 56, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)