Sez. 2, Sentenza n. 4777 del 28/02/2007 (Rv. 599135 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO PER ATTO NOTARILE - PUBBLICO - TESTIMONI - INCAPACITÀ DI LEGGERE DEL TESTATORE | Cecità - Sordità - Attestazione del notaio della possibilità di udire, con supporto acustico - Testamento redatto non alla presenza di quattro testimoni - Efficacia - Rimozione - Querela di falso - Necessità.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO PER ATTO NOTARILE - PUBBLICO - TESTIMONI - INCAPACITÀ DI LEGGERE DEL TESTATORE
L'efficacia probatoria del testamento pubblico di persona cieca ed assai debole d'udito, redatto non alla presenza di quattro testimoni - come prescritto dall'art. 603 cod. civ.- e recante l'attestazione del notaio che il testatore, pur essendo cieco, era comunque in grado di udire - seppure con il supporto di apposito apparecchio acustico - può essere rimossa solamente con la proposizione della querela di falso ex art. 2700 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 606, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)