Sez. 3, Sentenza n. 529 del 21/01/1987 (Rv. 450257 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE - CONCORRENTE ALL'ASTA PUBBLICA - IMPEGNO A RIVENDERE ALLO ESECUTATO GLI IMMOBILI DI CUI SI RENDESSE AGGIUDICATARIO - CONTRATTO PRELIMINARE UNILATERALE CONDIZIONATO - FORMA PUBBLICA AD SUBSTANTIAM - NECESSITÀ.*
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE - CONCORRENTE ALL'ASTA PUBBLICA - IMPEGNO A RIVENDERE ALLO ESECUTATO GLI IMMOBILI DI CUI SI RENDESSE AGGIUDICATARIO - CONTRATTO PRELIMINARE UNILATERALE CONDIZIONATO - FORMA PUBBLICA AD SUBSTANTIAM - NECESSITÀ.*
Qualora un concorrente all'asta pubblica indetta nel corso di un'espropriazione immobiliare si obblighi a rivendere allo esecutato gli immobili di cui si rendesse aggiudicatario ex art. 586 cod. proc. civ. si configura non un contratto aleatorio bensì un contratto preliminare unilaterale di vendita immobiliare (in quanto l'obbligazione di prestare il consenso per la stipulazione del contratto definitivo viene assunta dal solo promittente) subordinato nella sua efficacia alla condizione dell'aggiudicazione degli immobili, con la conseguenza che a norma degli artt. 1350 e 1351 cod. civ. è richiesta la Forma scritta ad substantiam, a pena di nullità. (V 5144/81, mass n 415936; (V 1003/70, mass n 346512).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1469, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)