Sez. 3, Sentenza n. 1003 del 10/04/1970 (Rv. 346512 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO ALEATORIO - NOZIONE - POSSIBILITA DELLE PARTI DI VALUTARE I RISPETTIVI VANTAGGI E DANNI ALL'ATTO DEL CONCLUDERE - CONFIGURABILITA DEL CONTRATTO ALEATORIO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO ALEATORIO - NOZIONE - POSSIBILITA DELLE PARTI DI VALUTARE I RISPETTIVI VANTAGGI E DANNI ALL'ATTO DEL CONCLUDERE - CONFIGURABILITA DEL CONTRATTO ALEATORIO - ESCLUSIONE.*
Il contratto aleatorio ricorre allorquando l'alea sia insita nella natura stessa del negozio o derivi da specifiche pattuizioni stabilite dai contraenti e lo caratterizzi nella sua interezza fin dalla formazione, per modo che in relazione al rischio, al quale si espongono i contraenti, divenga incerto per uno o per tutti i contraenti il vantaggio economico perseguito. Pertanto, e da escludersi l'ipotesi del contratto aleatorio quando ciascuna delle parti all'atto del perfezionamento del contratto ha avuto la possibilita di valutare il proprio rispettivo sacrificio e vantaggio. (V 1248-67, massima n 327763).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469, Cod. Civ. art. 1448
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)