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Sez. 3, Sentenza n. 1003 del 10/04/1970 (Rv. 346512 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO ALEATORIO - NOZIONE - POSSIBILITA DELLE PARTI DI VALUTARE I RISPETTIVI VANTAGGI E DANNI ALL'ATTO DEL CONCLUDERE - CONFIGURABILITA DEL CONTRATTO ALEATORIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346512-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO ALEATORIO - NOZIONE - POSSIBILITA DELLE PARTI DI VALUTARE I RISPETTIVI VANTAGGI E DANNI ALL'ATTO DEL CONCLUDERE - CONFIGURABILITA DEL CONTRATTO ALEATORIO - ESCLUSIONE.*

Il contratto aleatorio ricorre allorquando l'alea sia insita nella natura stessa del negozio o derivi da specifiche pattuizioni stabilite dai contraenti e lo caratterizzi nella sua interezza fin dalla formazione, per modo che in relazione al rischio, al quale si espongono i contraenti, divenga incerto per uno o per tutti i contraenti il vantaggio economico perseguito. Pertanto, e da escludersi l'ipotesi del contratto aleatorio quando ciascuna delle parti all'atto del perfezionamento del contratto ha avuto la possibilita di valutare il proprio rispettivo sacrificio e vantaggio. (V 1248-67, massima n 327763).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469, Cod. Civ. art. 1448

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)